REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI FINANZIARI, PARTECIPAZIONE INDIRETTA AD INIZIATIVE DI TERZI E RICONOSCIMENTI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del INDICE Titolo I – Principi generali Articolo 1 – Finalità Articolo 2 – Oggetto Titolo II – Tipologie di intervento Articolo 3 – Tipologie Articolo 4 – Coinvolgimento diretto Articolo 5 – Coinvolgimento indiretto Articolo 6 - Riconoscimento Titolo III – Coinvolgimento indiretto mediante Patrocinio Articolo 7 - Definizione Articolo 8 – Beneficiari Articolo 9 – Procedura Titolo IV – Coinvolgimento indiretto mediante contributi Articolo 10 - Definizione Articolo 11 – Beneficiari Articolo 12 – Procedura Articolo 13 – Rendiconto Titolo V – Coinvolgimento indiretto mediante partecipazione indiretta Articolo 14 – Definizione Articolo 15 - Beneficiari Articolo 16 - Procedura Titolo VI – Riconoscimento Articolo 17 - Definizione Articolo 18 – Beneficiari Articolo 19 – Procedura Titolo VII– Norme generali Articolo 20 – Requisiti per la concessione Articolo 21 – Decadenza Articolo 22 - Trasparenza TITOLO I – Principi generali Articolo 1 - Finalità 1. Il Comune di Cortona, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà e con i propri principi statutari, riconosce nel volontariato e nell'associazionismo, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione e realizzazione delle attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale della città, a promuovere gli eventi sportivi, scientifici, culturali ed educativi e le iniziative in campo ambientale, a valorizzare le produzioni di eccellenza del territorio, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità. Articolo 2 – Oggetto 1. Il presente Regolamento, secondo il disposto dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in applicazione dello Statuto Comunale, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di Cortona di: - Patrocini - Contributi finanziari - Partecipazione indiretta ad iniziative di terzi - Riconoscimenti 2. Tali riconoscimenti o erogazioni possono avvenire a favore dei soggetti indicati nei successivi articoli per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, anche con riferimento a singoli progetti o attività che, seppur non pubbliche, sono connotate da un interesse collettivo sotteso al raggiungimento di tali obiettivi. 3. Sono inoltre consentiti, anche per attività a fine di lucro, riconoscimenti della valenza dell’iniziativa od attività posta in essere dal richiedente, con le quali il Comune di Cortona evidenzia un interesse pubblico connesso alle stesse, anche in relazione alle positive ricadute di tali iniziative per la comunità nel suo complesso. 4. Di norma le attività e le iniziative disciplinate nel presente regolamento si devono svolgere nel territorio comunale di Cortona o risultare finalizzate alla valorizzazione, promozione o tutela dello stesso e del suo tessuto sociale. 5. Il presente regolamento non si applica: a) alle sovvenzioni ed ai contributi comunque denominati dovuti per leggi statali e regionali o previsti da atti costitutivi e da convenzioni, anche a carattere pluriennale; b) alle iniziative autonome della Giunta Municipale per attività non prevedibili che sono comunque riconducibili agli obbiettivi culturali e di pubblico interesse nei confronti delle quali sono predisposti specifici atti amministrativi, applicando comunque le disposizioni in tema di rendicontazione e controllo del presente regolamento. c) ai rapporti derivanti da attività di contribuzione spontanea di privati, enti, istituzioni o sponsorizzazioni comunque denominate, che vengono regolate da disposizioni distinte; d) ai rapporti convenzionali con Enti, Istituzioni, Associazioni o soggetti comunque denominati nei confronti dei quali, per la loro rilevanza, sono stati predisposti specifici atti amministrativi. e) alle forme di partenariato pubblico privato rientranti nella gestione di servizi pubblici, o nella realizzazione di investimenti od attività che, indipendentemente dalla casistica del Codice dei Contratti, rientrano in attività gestionale. 6. Il Comune raccorda i propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi o gli indirizzi generali predisposti dalle altre istituzioni ed in linea con i propri strumenti di programmazione. Con tale premessa anche ai rapporti non sottoposti al presente regolamento si applicano i principi ricavabili da atti fondamentali del Comune, tra cui senza dubbio lo Statuto e gli indirizzi consiliari specifici. TITOLO II – Tipologie di intervento Articolo 3 - Tipologie 1. Il Comune di Cortona può intervenire a supporto o tutela delle iniziative sopra descritte differenziando la natura del riconoscimento alla luce dell’interesse pubblico sotteso a tali eventi e al grado del proprio coinvolgimento. 2. Sono quindi ipotizzabili e regolate dal presente strumento le seguenti casistiche: a) un COINVOLGIMENTO DIRETTO dell’Ente nell’iniziativa od attività che porta ad un partenariato pubblico-privato, con un intervento diretto ed immediato dell’Amministrazione mediante partecipazione, titolarità dell’iniziativa o diretta attuazione effettuata insieme a soggetti esterni; b) un COINVOLGIMENTO INDIRETTO dell’Ente che si può esprimere mediante un patrocinio, l'erogazione di un contributo economico, la partecipazione indiretta ad iniziative di terzi; c) un RICONOSCIMENTO della valenza culturale, economico-produttiva, sportiva o sociale a specifiche attività od eventi, forieri di positive ricadute sull’intera collettività anche in modo indiretto. Art. 4 – Coinvolgimento diretto 1. Il Comune di Cortona è parte attiva nel raggiungimento di obiettivi finalizzati allo sviluppo del territorio e del suo tessuto economico, produttivo, sociale, culturale, sportivo ed associazionistico. 2. Nel raggiungere tale obiettivi il Comune può attivarsi con concrete modalità operative, anche prevedendo un coinvolgimento diretto ed immediato, normalmente codificato e disposto in attuazione di propri strumenti di programmazione o specifiche disposizioni deliberative. 3. Le concrete azioni necessarie sono determinate dalla Giunta Comunale. In tal senso ogni eventuale coinvolgimento di soggetti privati viene individuato di volta in volta, nel rispetto di principi di trasparenza, parità di trattamento, economicità e sono orientati a principi di efficienza, convenienza, comparazione e tutela degli elementi caratterizzanti del territorio. Articolo 5 – Coinvolgimento indiretto 1. Il Comune di Cortona ricorre ad un coinvolgimento indiretto in tutti quei casi in cui l’interesse sotteso all’iniziativa pur essendo rilevante e di immediata percezione, non è tale da richiedere azioni positive e dirette dell’Ente. 2. Il coinvolgimento indiretto del Comune si esprime mediante: a) la concessione di PATROCINI b) l’erogazione di CONTRIBUTI c) la PARTECIPAZIONE INDIRETTA ad iniziative di terzi Art. 6 – Riconoscimento 1. Il riconoscimento si esprime mediante: a) LETTERE DI CREDITO, che costituiscono strumenti con i quali il Comune riconosce formalmente la valenza e l'attinenza dell’iniziativa per il territorio di Cortona, sia a livello qualitativo che sociale, economico, culturale, sportivo e imprenditoriale. b) CONCESSIONI TEMPORANEE di strutture, beni mobili o immobili, anche di carattere immateriale come marchi o simboli, con cui il Comune interviene per garantire la realizzazione delle iniziative. TITOLO III – Coinvolgimento indiretto mediante Patrocinio Articolo 7 – Definizione Il Patrocinio è una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune di Cortona ad un'attività o ad un evento senza una automatica assunzione di alcun onere per l’Ente. Articolo 8 – Beneficiari 1. Il Patrocinio può essere concesso: a) in via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro b) in via straordinaria a qualunque soggetto per attività aventi finalità anche di lucro esclusivamente nei seguenti casi: - quando gli utili siano devoluti in beneficenza, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione delle somme. - a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio della città di Cortona e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, ove richiesto dall'Amministrazione comunale, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette. Articolo 9 – Procedura 1. Le domande di patrocinio devono pervenire all'Amministrazione comunale almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa e comunque con una tempistica tale da consentire la preventiva valutazione. Alla domanda deve essere allegato lo statuto od atto costitutivo dell'Ente, o indicandone l’avvenuto deposito, oppure allegando dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale si evince la compatibilità dell’attività svolta e l’assenza di condizioni ostative. 2. Le domande di patrocinio devono essere formulate utilizzando i modelli che sono pubblicati sul sito internet del Comune di Cortona www.comunedicortona.it. 3. La concessione del patrocinio è effettuata con atto formale del Sindaco, anche in attuazione di eventuali indirizzi specifici della Giunta. 4. La concessione del patrocinio attribuisce al destinatario l'obbligo di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell’iniziativa anche attraverso l'apposizione dello stemma del Comune, che verrà appositamente fornito. Tutto il materiale che contenga espressa menzione del patrocinio comunale dovrà essere tempestivamente trasmesso all’Amministrazione. TITOLO IV – Coinvolgimento indiretto mediante Contributi Articolo 10 - Definizione 1. Per contributi si intendono le erogazioni di denaro aventi un diretto valore economico accordate a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione, finalizzate a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. 2. Il Comune può assumersi il carico economico, fino all’intero onere, di iniziative, attività o manifestazioni promosse da un soggetto terzo qualora le ritenga meritevoli per la rilevanza e la stretta correlazione con i programmi dell'Amministrazione. 3. Sono ammessi a potenziale contribuzione iniziative, attività, eventi o manifestazioni, a titolo esemplificativo, finalizzate: .alla promozione e lo sviluppo della cultura e del turismo, anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni, rassegne (teatrali, cinematografiche, musicali), pubblicazioni (su supporto tradizionale o digitale); .alla crescita e promozione dell’immagine del Comune, della tutela e della valorizzazione del suo patrimonio storico, architettonico, urbanistico, monumentale, ambientale; .allo svolgimento di celebrazioni di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina, di ricorrenze civili, politiche e religiose. .alla promozione delle politiche di aggregazione giovanile, sportive, di inserimento nel mondo del lavoro, di contrasto del disagio, di pari opportunità, di crescita o mantenimento dei livelli occupazionali; .alle manifestazioni e feste di aggregazione, di valorizzazione delle tradizioni, di promozione della integrazione sociale e culturale; .ad ogni altra finalità che, in linea con la previsione statutaria o del presente regolamento, consenta di raggiungere obiettivi determinati dall’Amministrazione e meritevoli di tutela. 4. L’Amministrazione Comunale procede alla determinazione delle risorse che intende destinare ai vari contributi di cui al presente regolamento, tenendo conto delle programmazioni già effettuate. Sono comunque ammesse erogazioni anticipate rispetto all’approvazione degli atti di programmazione e variazioni durante l’esercizio, mentre la determinazione finale avviene sulla base delle complessive risorse disponibili. Articolo 11 – Beneficiari 1. I contributi e i benefici economici possono essere concessi a: a) Persone giuridiche pubbliche e private aventi sede nel Comune di Cortona, quali istituti scolastici, associazioni, fondazioni, cooperative sociali e culturali, onlus in generale; b) Persone giuridiche pubbliche e private, anche non residenti nel territorio comunale, per attività, iniziative mirate e di pubblico interesse, realizzate nel territorio comunale a beneficio della Comunità Cortonese; c) Persone giuridiche pubbliche e private individuate dall’Amministrazione Comunale come partner per la realizzazione di progetti di interesse pubblico, di vasto impegno organizzativo e di alto grado di incidenza culturale o valorizzazione del territorio. Articolo 12 – Procedura 1. L’erogazione dei contributi avviene alla luce di una programmazione annuale disposta dalla Giunta Comunale, previo esperimento di un procedura ad evidenza pubblica mediante un avviso pubblico finalizzato ad individuare le potenziali sfere di operatività, che può essere anche effettuato nelle more della definizione degli strumenti programmatici dell’Ente. 2. La domanda deve pervenire nei termini indicati nell’apposito avviso e comunque almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Alla domanda deve essere allegato il preventivo della manifestazione, lo statuto o l'atto costitutivo dell'Ente, oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune, o il curriculum. 3. Le domande devono essere formulate utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Cortona www.comunedicortona.it e la valutazione avviene da parte della Giunta alla luce dei seguenti criteri: .valutazione dei contenuti dell'attività o dell’iniziativa proposta secondo la rilevanza culturale, sociale e la rispondenza alle finalità dell’Ente e dei propri strumenti di programmazione; .perseguimento d'interessi nel campo della promozione turistica, dello sviluppo economico, dell’occupazione e della tutela del territorio e la valorizzazione delle sue eccellenze; .natura del servizio prestato o dell’iniziativa promossa con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente alla generalità dei soggetti o a categorie sociali svantaggiate; .attività o iniziative volte alla prestazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici; .tipo di organizzazione con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi; .valutazione della rappresentatività del soggetto richiedente da valutare in termini di ampiezza della base associativa e di anzianità del soggetto medesimo; .considerazione del carattere di originalità e d'innovatività del progetto presentato e di qualità progettuale. 4. La concessione, l'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono determinati dalla Giunta Comunale con atto motivato che tiene conto dei seguenti principi: .sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor) all’iniziativa; .contributo richiesto rispetto al conto complessivo di quanto proposto; .capacità economica del richiedente, anche non connessa alla specifica attività; .erogazione solo a fronte di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa, dell’attività, della manifestazione oggetto della richiesta .l'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività specifica oggetto della richiesta 5. La Giunta Comunale, di norma entro 60 giorni dall'avvenuta adozione del PEG, assegna i singoli contributi, documentando il rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza delle modalità di resa del servizio ed alla integrazione con i servizi comunali; successivamente, con determinazione dirigenziale, sono assunti i relativi impegni. 6. Per ogni attività o evento può essere concesso un contributo finanziario non superiore alla differenza tra spese e entrate dell'iniziativa risultanti dal consuntivo e comunque: a)in misura non maggiore a quanto disposto con atti formali; b)in misura non superiore al sessanta per cento dell’intero costo dell’iniziativa; c)con una percentuale di copertura dei costi documentati non superiore a quanto risultante in sede di preventivo, a meno che non vi sia un incremento significativo delle spese. 7. La Giunta, su richiesta dell'interessato può autorizzare l'anticipazione del contributo nella misura massima del 50% dell'importo. Sono comunque richieste apposite garanzie, personali o fideiussorie, laddove si presenti uno dei seguenti casi: 1) l’entità dell’anticipazione superi il 40 % del contributo previsto 2) l’entità complessiva dell’anticipazione superi i 40.000 euro 3) il periodo relativo all’anticipazione superi i cinque mesi: Articolo 13 – Rendiconto 1. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo, deve essere trasmesso all'Amministrazione comunale il rendiconto economico dell'attività svolta, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito del Comune di Cortona www.comunedicortona.it, allegando la documentazione giustificativa per contributi superiori ad euro 2000. 2. Nel rendiconto devono essere inserite esclusivamente le voci relative alle spese documentabili e non frazionabili sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa per la quale è concesso il contributo, sostenute quindi con una correlazione immediata rispetto all’iniziativa. 3. Non possono invece essere inserite le voci di spesa relative alle prestazioni non connotate dalla relazione immediata con l’evento e la sua attuazione. Sono quindi escluse, a titolo esemplificativo, le seguenti voci: a)spese personali del soggetto beneficiario; b)spese sostenute da coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa; c)il costo del personale destinato ad attività generale per il richiedente; d)il rimborso di quote per volontari od organizzatori; e)la quota eccedente l’ammortamento fiscale di attrezzature ed impianti destinati a specifiche funzioni nell’evento, e ad esso correlati con funzionalità immediata; f)l’acquisto di impianti di proprietà o in uso del beneficiario; g)in genere ogni costo che il richiedente avrebbe comunque sostenuto a prescindere dall’iniziativa. 4. Al rendiconto finale si allegano tutte le indicazioni sulle voci di costo e la documentazione fiscale che attesta la spesa per almeno l'80% delle spese sostenute. In tale sede si dovrà presentare esauriente documentazione sugli incassi effettuati e sponsorizzazioni ricevute. 5. In ogni caso il Comune si riserva: a)di erogare una somma inferiore a quanto previsto se risultassero dal consuntivo sostanziali maggiori entrate derivanti da sbigliettamento, sponsorizzazioni o donazioni senza che vi sia un incremento significativo delle spese. b)di erogare una somma inferiore di quanto previsto se le spese risultassero sostanzialmente inferiori alle previsioni. c)di ripristinare, anche a consuntivo, l’originario rapporto previsto tra entrate e spese per come determinato in sede di approvazione del progetto presentato. d)di decurtare, anche a consuntivo ed in modo unilaterale, voci di spesa non attinenti o non pertinenti con le disposizioni del presente regolamento; 6. La mancata presentazione del rendiconto, o la mancata realizzazione dell'iniziativa a sostegno della quale è stato concesso il contributo, comporta la non corresponsione del contributo assegnato. TITOLO V – Coinvolgimento indiretto mediante partecipazione indiretta Art. 14 – Definizione 1. Il Comune può assicurare la propria partecipazione indiretta, per iniziative svolte da associazioni o soggetti privati, al fine di promuovere lo sviluppo del territorio e le finalità perseguite dall’Ente. Ciò può comportare anche la partecipazione a progettualità che, per quanto non pubbliche, sono connotate da evidenti riflessi per il territorio, le sue produzioni di eccellenza e l’intero tessuto sociale, sportivo, produttivo o culturale. Art. 15 - Beneficiari 1. La partecipazione indiretta è garantita esclusivamente a favore di un gruppo di imprese, soggetti, associazioni od enti di altra natura, nell’intento di promuovere il territorio e le sue eccellenze. In tal senso sono determinati i seguenti requisiti minimi in capo ai richiedenti: .un numero non inferiore a due soggetti esterni all’Amministrazione; .una presenza di soggetti che operano nel territorio comunale non inferiore a due terzi del totale dei partecipanti al progetto oggetto di richiesta; .la prevalente appartenenza agli eventuali Enti di Tutela delle rispettive sfere operative di settore; Art. 16 – Procedura 1. La valutazione sulla concessione della partecipazione indiretta avviene alla luce dei seguenti criteri: .valutazione effettiva dei contenuti in termini di ricaduta indiretta sul territorio .perseguimento d'interessi quali promozione turistica, tutela del territorio e valorizzazione delle sue eccellenze .requisiti dei proponenti, sia in termini qualitativi che in termini di partecipazione ai rispettivi Enti di tutela, anche in relazione alla natura dell’iniziativa od evento .ricadute, dirette ed indirette, in termini di qualità e sviluppo che l’evento determina sul territorio, anche con riferimento ad eventuali impegni assunti in favore della crescita economica e sociale, dell’occupazione e/o promozione e della diffusione del territorio su vasta scala .valutazioni in termini di coerenza rispetto ai programmi dell’Ente, di compatibilità ambientale e di verifiche sulla compatibilità in termini di non alterazione dei principi legati alla concorrenza imprenditoriale 2. Viene assicurata in tal senso, operando con le valutazioni di cui ai criteri precedenti, parità di trattamento, trasparenza, rispondenza ai requisiti generali di cui al presente regolamento, non discriminazione e rispetto dei principi in tema di tutela della concorrenza. 3. Il rilascio dell’attestazione sulla partecipazione indiretta, per quanto sottoposta alle disposizioni dettate con riferimento ai requisiti generali ed alle procedure operative di cui al successivo articolo, è espressamente condizionata all’ottenimento preventivo di una liberatoria per l’Ente. Tale liberatoria dovrà riguardare ogni aspetto, responsabilità od ambito, anche indiretto, dell’azione proposta. 4. Tutte le concessioni, determinazioni o valutazioni in tema di iniziative che comportano un coinvolgimento diretto ed immediato del Comune avvengono con atto deliberativo della Giunta Comunale, nel rispetto di eventuali indirizzi e criteri consiliari anche disposti all’interno di strumenti di programmazione. TITOLO VI - Riconoscimento Articolo 17 – Definizione 1. Il riconoscimento è la concessione di una prestazione di servizi ovvero la concessione di strutture o beni di proprietà o in uso dell'amministrazione comunale, concesso alla luce della valutazione attinente al patrocino od al riconoscimento dell’iniziativa. In particolare sono considerati riconoscimenti: - l'utilizzo di attrezzature di proprietà comunale - l'impiego di personale dipendente dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento di attività connesse all'evento e debitamente autorizzate dal Dirigente responsabile. Non sono da considerarsi agevolazioni economiche le prestazioni svolte in occasione di manifestazioni che richiedono, per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla viabilità, l'utilizzo di personale comunale. - l'utilizzo episodico di sale e spazi di proprietà o in uso dell'Amministrazione comunale - l'utilizzo gratuito del suolo pubblico Articolo 18 – Beneficiari 1. Il riconoscimento può essere concesso: a) in via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro b) in in via straordinaria a qualunque soggetto per attività aventi finalità anche di lucro esclusivamente nei seguenti casi: - quando gli utili siano devoluti in beneficenza, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione delle somme. - a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio della città di Cortona e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, ove richiesto dall'Amministrazione comunale, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette. Articolo 19 – Procedura 1. La domanda di riconoscimento deve pervenire all'Amministrazione comunale almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Alla domanda deve essere allegato lo statuto od atto costitutivo dell'Ente, o indicandone l’avvenuto deposito, oppure allegando dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale si evince la compatibilità dell’attività svolta e l’assenza di condizioni ostative. Tale richiesta può inoltre contenere domanda di patrocinio. 2. Le domande di riconoscimento devono essere formulate utilizzando i modelli che sono pubblicati sul sito internet del Comune di Cortona www.comunedicortona.it. 3. La concessione del riconoscimento è effettuata con atto formale del Sindaco TITOLO VII – NORME GENERALI Art. 20 – Requisiti per la concessione. 1. Ogni tipologia di concessione disciplinata nel presente regolamento richiede il rispetto dei criteri generali e delle condizioni di massima riportate nel presente articolo, previa sottoscrizione delle relative dichiarazioni sostitutive. 2. Tutti i soggetti, anche sotto forma di associazione, dovranno dimostrare una perfetta integrità e trasparenza, e la concessione di ogni sorta di beneficio o riconoscimento di cui al presente regolamento è subordinata al rispetto di alcuni requisiti morali in capo all’ente (associazione, società, ed ogni altra forma comunque denominata) ed in capo al legale rappresentante della stessa. 3. Viene quindi richiesta una specifica autocertificazione, eventualmente anche dal solo soggetto chiamato a rappresentare più partecipanti, che attesti il possesso dei seguenti requisiti, come detto personali e societari, consistenti: a)nel possesso dei requisiti di eleggibilità, candidabilità, compatibilità previsti per i Consiglieri Comunali, con riferimento al capo II del titolo III D.lgs 267/2000 e smi; b)nell’assenza di cause di inconferibilità di cui al DPR 35 del 2013, con riferimento agli ultimi due anni; c)nell’assenza di situazioni di irregolarità fiscale, amministrativa e penale risultante da sentenza passata in giudicato nei confronti del Comune e degli Enti pubblici; d)nell’assenza di irregolarità previdenziale, assistenziali o contributiva nei confronti di personale dipendente, anche di carattere occasionale. 4. Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti attengono all’ultimo quinquennio. 5. E’ inoltre richiesta la presentazione di una espressa liberatoria a favore del Comune, sia in relazione a potenziali coinvolgimenti di soggetti esterni, che in relazione alla natura stessa dell’evento od iniziativa, che non potranno comportare un coinvolgimento od una responsabilità del Comune per alcuna causale. 6. Può essere previsto dalla Giunta comunale che per talune fattispecie come per la tipologia dei riconoscimenti e/o partecipazione indiretta ad iniziative di terzi la sottoscrizione di un protocollo d’intesa volto a disciplinare i rapporti tra le parti. 7. La modulistica relativa alle richieste di cui al presente regolamento, può essere disposta con apposita determinazione dal Responsabile del Servizio Competente sentito il Segretario Generale, ed è periodicamente aggiornata per assicurare il rispetto dei criteri sopra indicati. Art. 21 – Decadenza 1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di concessioni di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli: .in caso di attuazione mancata o parziale delle iniziative, attività, manifestazioni ammesse a contributo o di sostanziale modifica delle stesse, .in caso di mancata presentazione del rendiconto, ove previsto; .in caso di accertata violazione a quanto indicato sotto la descrizione del precedente articolo o per violazione di norme del presente regolamento, ivi compresi i requisiti indicati all’articolo 18 e fattispecie applicabili; Articolo 22 – Trasparenza 1. Alla fine di ciascun anno, allo scopo di dare pubblica notizia dell'attività contributiva annuale del Comune, l'Amministrazione provvede all'affissione all'Albo pretorio on line, sotto la specifica voce dell’Amministrazione Trasparente e con contenuti anche aggiuntivi rispetto a quanto normativamente imposto, dell’elenco delle concessioni effettuate nell’anno solare appena trascorso. 2. Tale pubblicazione complessiva, che si aggiunge agli ordinari obblighi derivanti dal singolo atto amministrativo, avviene entro il 31 gennaio dell’anno successivo. 3. La complessiva attività di erogazione dei contributi e le modalità di individuazione dei beneficiari sono oggetto di rendicontazione annuale in sede di Commissione Affari Generali, al fine di consentire ai gruppi consiliari di prendere cognizione dell’attività svolta.